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Codice Etico

Codice Etico

CODICE EUROPEO DI CONDOTTA PER MEDIATORI

PREMESSA

L’Organismo di Mediazione Media.Con ADR S.r.l. aderisce al codice di Condotta Europeo per i mediatori, condividendone i principi di trasparenza a cui si ispira nel proseguire le proprie attività professionali di mediazione e gestione stragiudiziale dei conflitti. Il Codice Etico è la “Carta Costituzionale” dell’Organismo, una carta di diritti e doveri morali che definisce la responsabilità etico-sociale di ogni partecipante alla sua organizzazione. Si tratta di principi e valori imprescindibili per l’Organismo Media.Con ADR S.r.l., siano essi il Responsabile dell’Organismo, i mediatori ed anche le parti.

Ai fini del codice, per mediazione si intende ogni procedimento in cui due o più parti si accordano sulla nomina di un terzo, d’ora in avanti mediatore, il quale assiste le parti stesse nella risoluzione di una controversia, cercando il raggiungimento di un accordo. Il codice etico stabilisce una serie di regole di comportamento, di diritti e di doveri morali ai quali i mediatori devono aderire sotto la propria responsabilità, che possono così sinteticamente essere riassunti: - Rispetto della Legge; onestà e diligenza; equità ed uguaglianza - Il rispetto della normativa vigente è il motivo su cui si fonda l’operare dell’organismo. Infatti l’organismo garantisce la tutela dell’affidamento e delle aspettative dei soggetti terzi e dei destinatari finali. L’organismo si avvarrà di conciliatori professionisti regolarmente iscritti negli elenchi dei conciliatori detenuto presso il Ministero della Giustizia. Inoltre l’organismo s’impegna a non trarre nessun vantaggio derivante da ignoranza o incapacità delle proprie controparti interne ed esterne. L’organismo s’impegna, inoltre, in ordine alle sue relazioni, ad esercitare tutta l’autorità necessaria con EQUITÀ e CORRETTEZZA, evitando ogni abuso nel rispetto della dignità ed autonomia dei destinatari Terzi e degli Utenti. L’organismo rifiuta qualsivoglia discriminazione basata sull’età, sul sesso, sullo stato di salute, sulla nazionalità, sulla razza, sulla religione nonché sulle opinioni politiche e s’impegna affinché tali principi vengano rispettati dai destinatari nelle relazioni che essi intrattengono in nome e per conto dell’organismo. In osservanza a tali principi sostanziali, l’organismo garantisce particolare attenzione al bisogno degli utenti che presentano particolari esigenze di tutela, come le categorie più deboli che necessitano di idonea tutela assistenziale.

Il codice può essere applicato a tutti i tipi di mediazione civile e commerciale. Premesso che il mediatore caratterizza il suo compito e svolge l’incarico tenendo sempre presente i tre principi fondativi dell’Indipendenza, dell’Imparzialità e della neutralità, nel significato precipuo di:

- Indipendenza come assenza di qualsiasi legale oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il mediatore e una delle parti;

- Imparzialità come attitudine soggettiva del mediatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell’altra;

- Neutralità come posizione del mediatore, il quale non deve avere un diretto interesse all’esito del procedimento di conciliazione.

Ciò premesso MEDIACON ADR SRL enuncia, ai fini della propria organizzazione, le seguenti norme di conciliazione:

Art. 1 COMPETENZA, NOMINA DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI

1.1 Competenza

La selezione dei mediatori professionisti e la determinazione delle condizioni d’iscrizione negli elenchi dell’Organismo sono stabilite sulla base di una valutazione obiettiva della qualità professionale, della competenza tecnica e dell’esperienza degli stessi. Il mediatore deve dimostrare di essere competente e di conoscere a fondo il procedimento di mediazione e le tecniche di composizione dei conflitti, aggiornando costantemente la propria preparazione sia sotto il profilo tecnico che pratico.

1.2 Nomina

- Il mediatore prima di accettare l’incarico deve verificare la propria preparazione e la propria competenza a condurre lo specifico procedimento di mediazione. Su richiesta, deve fornire alle parti informazioni in merito alla propria preparazione ed esperienza.
Il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
Il mediatore deve, in ogni caso, svolgere il suo ruolo con diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.
L’individuazione del primo incontro tra le parti e il mediatore è effettuata dalla Segreteria dell’Organismo assieme alle parti, per gli eventuali incontri successivi al primo, il mediatore concorderà con le parti e con il Responsabile dell’Organismo, o un delegato di quest’ultimo, le date degli incontri stessi.
- Il mediatore deve assicurarsi che prima dell’inizio dell’incontro di conciliazione, le parti abbiano espressamente compreso ed accettato:

  • Le finalità e la natura del procedimento di conciliazione;
  • Il ruolo del conciliatore e delle parti;
  • Gli obblighi di riservatezza a carico del conciliatore e delle parti.

Art. 2 INDIPENDENZA E RICUSAZIONE DEL MEDIATORE - IMPARZIALITA’ E NEUTRALITA’

2.1 Indipendenza e ricusazione del mediatore

Qualora esistano circostanze che possano intoccare l’indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera. Le suddette circostanze includono relazioni di tipo personale o professionale con una delle parti, qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto in relazione all’esito della Mediazione.
In particolare il mediatore può essere ricusato in qualsiasi momento dalle parti in mediazione:

  1. se egli stesso o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella procedura;
  2. se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori delle stesse;
  3. se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale o con alcuno dei difensori;
  4. se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, da un rapporto di lavoro subordinato o da rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuitiva, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza, inoltre se è tutore o curatore di una delle parti;
  5. se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone.

In tali casi il mediatore può accettare l’incarico o proseguire la Mediazione solo se sia certo di poter condurre il procedimento conciliativo con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, ed in ogni caso con il consenso delle parti.

2.2 Imparzialità e neutralità

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di Mediazione. Il mediatore non deve mai formulare giudizi di alcun tipo e, nell’interazione con le parti, deve essere attento a non far trasparire i suoi valori e le sue credenze. Salvo che le parti abbiano espressamente incaricato il mediatore di presentare una proposta conciliativa, egli non può determinare le loro scelte e far loro adottare una specifica soluzione, anche qualora la stessa fosse quella che, a suo modo di vedere, appare come la più ragionevole o la più equa

Art. 3 IL PROCEDIMENTO, L’ACCORDO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

3.1 Procedura

Prima dell’avvio del procedimento di mediazione, il mediatore deve:

  • informare le parti coinvolte nel procedimento medesimo sulle caratteristiche di volontarietà e riservatezza, nonché il ruolo del mediatore e delle parti stesse oltre che sui fini e sulla natura della mediazione;
  • accertarsi che le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i connotatin del procedimento di mediazione, inclusi gli obblighi assunti in tema di riservatezza da tutti i soggetti coinvolti in esso, comprese le parti stesse.

3.2 Correttezza del Procedimento

Le parti possono concordare con il mediatore le regole di svolgimento della mediazione. Il mediatore può ascoltare le parti separatamente, anche senza l’assistenza di persona di loro fiducia.
Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, in relazione al caso concreto, valutando anche possibili squilibri nei rapporti di forza e particolari disposizioni legislative o eventuali desideri espressi dalle parti, nonché l’esigenza di una rapida soluzione della controversia. Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti abbiano adeguate opportunità di essere coinvolte nel procedimento e che esse pervengano ad un accordo in modo consapevole ed informato.

3.3 Fine del Procedimento

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l’eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. L’accordo raggiunto dalle parti deve essere scritto, su richiesta di queste ultime o per espresse disposizioni di legge. Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l’eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini.
Il mediatore può, su richiesta delle parti e nei limiti della sua competenza, informarle sulle modalità in cui le stesse possono formalizzare l’accordo e possono eventualmente renderlo eseguibile. Le parti possono ritirarsi dal procedimento di mediazione senza obbligo di giustificazione.

Art. 4 RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla conciliazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la conciliazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata al Mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge.

Art. 5 DICHIARAZIONE DI INTENTI DELL’ORGANISMO

L’organismo riconosce la fondamentale importanza, per il perseguimento dei propri fini e obiettivi, dei professionisti, dei mediatori, dei dipendenti, dei consulenti e dei collaboratori esterni nonché di rapporti, con e fra gli stessi, basati sulla stima, lealtà e fiducia reciproca. L’organismo, consapevole dei propri compiti istituzionali, finalizzati al perseguimento del primario interesse pubblico, si impegna a svolgere le competenze e le funzioni nel pieno rispetto del presente CODICE ETICO.

L’organismo si impegna ad impostare, sui fondamenti etici del presente Codice, l’agire aziendale i cui contenuti devono improntare l’intera attività di tutti i destinatari. Si impegna altresì, affinché i rapporti con i terzi siano improntati alla piena osservanza del codice stesso ed adotta gli strumenti contrattuali necessari a garantire il rispetto in materia di diffusione e conoscenza dei contenuti del codice.

In particolare l’organismo si impegna alla pubblicazione del Codice Etico sul proprio sito internet in una propria area dedicata.

L’organismo si impegna a far si che il contenuto del Codice Etico divenga patrimonio comune di tutti i destinatari che operano all’interno di esso ed ad assumere tutte le iniziative necessarie ed opportune affinché i destinatari stessi ne diano attuazione.

Art. 6 COMUNICAZIONI E RAPPORTI CON GLI UTENTI

L’organismo riconosce l’importanza della comunicazione giacché legata alla complessa rete di rapporti e relazioni che intrattiene, anche in funzione del suo ruolo istituzionale. Quindi l’impegno a sviluppare un sistema di comunicazione che garantisca omogeneità, diffusione e corretta informazione. Come primo interlocutore viene individuato il cittadino/utente che rappresenta il fulcro dell’intera attività dell’organismo di conciliazione; infatti l’organismo si impegna ad evitare l’utilizzo di pubblicità, i cui contenuti, siano ingannevoli e non veritieri ed anche a non utilizzare strumenti di persuasione di natura scientifica o di altro tipo in modo improprio.

L’organismo si impegna a limitare gli adempimenti a carico degli utenti (salvo quelli previsti dalla normativa vigente) ed applica ogni idonea misura di semplificazione dell’attività amministrativa. Nella stesura di testi scritti, nella redazione di documenti ed in tutte le altre forme di comunicazione, adotta un linguaggio il più possibile chiaro e comprensibile reso ancora più chiaro dalla stesura di un ordine cronologico.

I destinatari devono astenersi da valutazioni personali e dichiarazioni pubbliche che vanno a ledere l’ immagine dell’organismo.

I destinatari devono assicurare parità di trattamento agli utenti e mantenere una posizione di assoluta indipendenza, al fine di evitare situazioni di conflitto di interessi, nello svolgimento del proprio ruolo.

Inoltre non è consentito ai destinatari chiedere agli utenti o accettare dagli stessi regalie di qualsiasi natura o genere, favori di cui possono trarre vantaggio o altre utilità anche solo promessi sia per sé che per l’organismo, che eccedano le normali prassi di cortesia.

Prima che la procedura abbia inizio, l’organismo, per il tramite del mediatore designato, provvederà alla visione dei documenti forniti dalle parti, per consentirgli di prepararsi adeguatamente sull’argomento.

Art. 7 COMUNICAZIONI E RAPPORT CON TERZI

L’Organismo nello svolgimento delle proprie funzioni non tollera alcuna forma di regalia e/o di favore finalizzata al conseguimento da parte di Terzi di vantaggi e facilitazioni. Tale principio è riferito sia ai regali promessi o offerti, sia a quelli ricevuti, intendendosi per regalo qualsiasi tipo di vantaggio utilità per l’organismo e/o per i destinatari.

Art. 8 VIOLAZIONE CODICE ETICO

La violazione del codice etico da parte del Terzo comporterà la risoluzione ipso iure del rapporto contrattuale in essere, fatto sempre salvo il diritto dell’Organismo di chiedere ed ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

Art. 9 PROMOZIONE DEI SERVIZI DEL MEDIATORE

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

Art. 10 PRIVACY

Tutte le informazioni e i dati in possesso dell’Organismo sono trattati nel rispetto della vigente normativa sulla privacy ed è fatto assoluto divieto a professionisti, mediatori, dipendenti, consulenti e collaboratori esterni di utilizzare e trattare informazioni e dati in possesso dell’organismo per finalità personali e, comunque, per finalità diverse da quelle consentite per legge.

Art. 11 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Codice entra in vigore dalla data di adozione dell’atto deliberativo. Dalla suddetta data l’organismo provvede a dare attuazione al Piano d’informazione e formazione per la diffusione del Codice stesso, nonché a porre in essere tutti gli ulteriori adempimenti conseguenti. La condivisione dei principi e dei valori etici deve contribuire a creare un valore aggiunto, in grado di favorire il miglioramento continuo della qualità all’interno dell’organizzazione.

Il presente codice potrà essere oggetto di future modifiche e/o integrazioni e/o aggiornamenti.