Come previsto dal D. Lgs 4 Marzo 2010, n.28 e dal D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 la mediazione è obbligatoria nei casi di controversie in materia di:
- diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto, servitù di passaggio, ecc.);
- divisione;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione;
- comodato;
- affitto di aziende;
- risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Per qualsiasi chiarimento, dubbio o domanda consultare la sezione "Mediazione Civile e Commerciale" sul sito del Ministero della Giustizia.
La conciliazione è una procedura di risoluzione delle controversie in base alla quale una terza persona imparziale, il conciliatore, assiste le parti in conflitto guidando la loro negoziazione e orientandole verso la ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti. Tramite la conciliazione si tenta di individuare la soluzione ottimale del problema e di orientare le parti a giungere ad un accordo vantaggioso per entrambe. La conciliazione non mira pertanto a sopperire alle carenze del sistema giudiziario, né si pone come alternativa alla giustizia, ma propone una soluzione differente di risoluzione dei conflitti.
Da questa definizione si deducono alcune delle caratteristiche più importanti:
- Volontarietà del procedimento.
Le parti partecipano alla conciliazione per decisione propria, e:
- possono decidere di portare a buon fine la procedura solo se lo considerano conveniente per i loro interessi;
- in caso di accordo ne delineano direttamente i relativi termini;
- non sono costrette a rinunciare ad altre modalità di risoluzione del conflitto. - Rapidità della procedura
Mentre la durata media di un giudizio civile ordinario si protrae per diversi anni, il tentativo di conciliazione può consentire una risoluzione in una sola seduta. - Economicità
Si corrisponde solo il diritto di segreteria fissato per l'avvio della procedura e, sulla base di quanto indicato nelle apposite tabelle, l' onorario del conciliatore, in base allo scaglione del valore della controversia. Non sono previste né tasse giudiziarie, né perizie, ne altri costi addizionali. - Procedura Cooperativa
La conciliazione contribuisce non solo ad ottenere una soluzione ai problemi, ma anche a rafforzare le relazioni in base al principio della negoziazione collaborativa, secondo cui si deve "attaccare il problema e non le persone coinvolte". - L'imparzialità
Il conciliatore è un terzo imparziale, nel senso che non può avere interessi in comune con nessuna delle parti. - Creatività
Ogni accordo sarà modellato misurando gli interessi e i bisogni delle parti; - Riservatezza
Nulla di ciò che emerge dalle sedute di conciliazione potrà essere rivelato dai conciliatori, né dalle parti. La riservatezza è una caratteristica fondamentale della conciliazione. Per assicurarla, si deve firmare prima dell'inizio delle sessioni un "Accordo di Riservatezza". - Autocomposizione
Le parti hanno un'equa opportunità di esprimere la loro visione del disaccordo e di ascoltarsi reciprocamente; sono loro stesse (e non un terzo) a decidere la portata del loro accordo, oltre che le modalità di formalizzazione. - Autonomia Se le parti non arrivano ad un accordo, non perdono alcun diritto e possono avviare o proseguire l'attività giudiziaria. Nel caso che la conciliazione si concluda col raggiungimento di un accordo, questo avrà valore di contratto - nelle conciliazioni di diritto comune - o di titolo esecutivo - nelle conciliazioni di diritto societario - con il quale le parti si impegnano a dare esecuzione al medesimo nei termini da loro stabiliti.