Indice
- CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
- AVVIO DELLA MEDIAZIONE
- LUOGO E MODALITA’ DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
- OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
- MEDIAZIONE TELEMATICA
- IL MEDIATORE E L’ELENCO DEI MEDIATORI
- NOMINA DEL MEDIATORE
- INDIPENDENZA, IMPARZIALITA’ E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE
- SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE
- PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA
- CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE
- MANCATO ACCORDO E PROPOSTA DEL MEDIATORE
- VERBALE DI CONCILIAZIONE
- CRITERI E DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ
- RESPONSABILITÀ DELLE PARTI
- CONSERVAZIONE DEGLI ATTI
- CREDITO D’IMPOSTA
- CANCELLAZIONE DAL REGISTRO
- ENTRATA IN VIGORE
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
- Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (Mediazione ai sensi del DI 180/2010 come modificato dal Decreto Ministeriale 24 Ottobre 2023 n.150) delle controversie gestite da Media.Con ADR S.r.l., che le parti intendono risolvere bonariamente.
- Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrate da Media.Con ADR S.r.l. (di seguito l’Organismo) in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.
- L’Organismo si obbliga a consentire gratuitamente il tirocinio assistito previsto dall’art.4 D.M. n.145/2011. Ad ogni singolo affare di mediazione l’Organismo può assegnare uno o più mediatori, in qualità di tirocinanti, come prevede il predetto decreto.
- Il decreto legislativo 4 Marzo 2010 nr.28, prevede l’obbligo di tentare la mediazione prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria (Giudice di Pace o Tribunale), qualora sorga una controversia nelle seguenti materie:
- condomio
- diritti reali
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
- diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi
- contratti bancari e finanziari
- associazione in partecipazione
- consorzio
- franchising
- contratti di rete
- contratti di somministrazione
- società di persone
- subfornitura
Per tutte le altre materie la mediazione è facoltativa.
ART. 2 - AVVIO DELLA MEDIAZIONE
La parte che intende avviare la mediazione può farlo depositando la domanda presso la sede Media.Con ADR Srl, secondo il modello preposto, ovvero l’istanza contenente le ragioni della domanda di mediazione, sia brevi manu presso la sede dell’Organismo, o trasmetterla tramite e-mail all’indirizzo info@mediaconadr.it o all’indirizzo pec mediaconadr@legalmail.it La mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche con modalità telematiche come descritto sul sito www.mediaconadr.it dove può essere scaricata tutta la modulistica.
La relativa modulistica è stata predisposta sia in formato digitale online, pubblicata e scaricabile dal sito www.mediaconadr.it, sia in formato cartaceo da richiedere alla segreteria dell’Organismo.
La domanda di mediazione e il modulo di adesione devono contenere:
- il nome dell’Organismo di mediazione, ovvero Media.Con ADR S.r.l., il tribunale territoriale competente;
- Il nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, eventuale domicilio eletto, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, se disponibile posta elettronica certificata, i dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
- Nominativo, indirizzo, posta elettronica certificata, ovvero recapiti dell’avvocato che assiste la parte;
- Il nome, cognome, codice fiscale, indirizzo della parte o delle parti invitate in mediazione;
- L’oggetto della lite, nonché una descrizione sintetica dei fatti;
- Il valore della lite, individuato come disposto dall’art. 29 del D.M. 150/23 in conformità con i criteri stabiliti dagli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile. Quando il valore della controversia è indeterminabile ovvero vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, applicando lo scaglione da € 50.000,00 a € 150.000,00 e ne dà comunicazioni alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
- Ogni documento utile da allegare.
- Le domande di mediazione sono esenti da imposta di bollo. Tessa e diritti di qualsiasi natura.
- Le domande di mediazione sono numerate progressivamente e registrate in apposito elenco in ordine cronologico di presentazione, a cura della segreteria dell’Organismo, che annoterà il nome della parte richiedente, il giorno del deposito e il nominativo della parte invitata.
- La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell’istanza, salvo casi particolari o casi in cui le parti siano convocate a mezzo Raccomandata A/r i cui tempi di perfezionamento delle stesse non dipendono dell’Organismo, o su accordo delle parti. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza.
- All’atto della presentazione della domanda di attivazione, il responsabile dell’Organismo designa il mediatore e fissa la data del primo incontro tra le parti che deve tenersi non prima di 20 giorni e non oltre 40, salva diversa concorde indicazione delle parti.
- La domanda e la data del primo incontro sono comunicate alla parte invitata (a mezzo Raccomandata A/r o tramite pec) o con ogni altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.
- La parte convocata è invitata a comunicare la propria adesione tempestivamente. L’adesione deve pervenire all’Organismo almeno tre giorni prima della data di primo incontro. L’adesione e l’eventuale richiesta di rinvio del primo incontro è condizionata alla corresponsione delle spese avvio.
- Le richieste di rinvio del primo incontro saranno comunque valutate caso per caso dall’Organismo, sentito il mediatore.
- Nella convocazione l’Organismo di mediazione indica, le parti, il numero di protocollo, la data di deposito dell’istanza, ed allega la domanda di attivazione ed il modulo di adesione. Indica altresì la data e l’ora del primo incontro ed il mediatore designato.
ART. 3 - LUOGO E MODALITÀ DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
- Il procedimento di mediazione si svolgerà presso la sede principale di Media.Con ADR S.r.l., sita in Alcamo (TP) Corso Generale dei Medici n.138, o presso le sedi secondarie dell’Organismo o altresì in modalità telematica.
- In alternativa, l’organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti e del mediatore.
- Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, con il previo consenso delle parti, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali.
- Il loro compenso è interamente a carico delle parti ed è determinato secondo le tariffe professionali esistenti o concordato tra le parti.
- Con il consenso dell’Organismo possono essere ammessi ad assistere alla mediazione, altri mediatori tirocinanti.
- Durante il primo incontro (il quale dovrà avvenire tra i 20 e 40 giorni dal deposito della domanda, fatta salve eventuali necessità organizzative dell’ Organismo) il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione.
- Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di un effettivo confronto sulle questioni della lite.
- Del primo incontro, non più conoscitivo, è redatto a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.
- Svolti gli adempimenti di cui sopra la procedura di mediazione potrà, ove ne emerga la necessità, articolarsi in incontri successivi al primo, stabiliti di volta in volta e, comunque tali da rispettare la durata massimo di tre mesi dal deposito dell’istanza, fatta salvi casi particolari e prorogabili di ulteriore tre mesi, in accordo con le parti.
- La mediazione è condotta senza alcuna formalità procedurale, nel rispetto dell’ordinamento e del regolamento.
ART. 4 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
- Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.
- Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’Organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell’art.2 del d.i. 145/2011.
- Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno l’obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione.
- L’organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all’art. 4 comma 3 lettera b del DI 145/2011. Il tirocinante, in ogni caso, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell’intero procedimento di mediazione. In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all’intero procedimento di mediazione.
ART. 5 - MEDIAZIONE TELEMATICA
L’Organismo gestisce, ai sensi dell’art. 8bis del DM n.28/2010, anche le mediazioni in modalità telematica nel rispetto delle disposizioni delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al D.lgs 7/3/2005 n.82 e ciascun atto può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito qualificato.
Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto.
I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurare la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.
Ciascuna parte può chiedere al Responsabile dell’Organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.
A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l’eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.
Nelle mediazioni previste dall’art. 1 del Regolamento e quando la mediazione è demandata dal Giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.
Il documento informatico, sottoscritto mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati.
La conservazione e l’esibizione dei documenti del procedimento di mediazione scolto con modalità telematica avvengono, a cura dell’Organismo di Mediazione, in conformità all’art. 43 del D.lgs n.82 del 2005.
ART. 6 - IL MEDIATORE E L’ ELENCO DEI MEDIATORI
- Il mediatore è uno specialista di tecniche di mediazione, non ha potere di decidere la lite, bensì è un terzo imparziale che aiuta le parti a trovare una soluzione bonaria che risponda agli interessi di entrambe le parti.
- Il mediatore deve svolgere la sua attività nel rispetto della normativa vigente, inoltre deve mantenere gli standard qualitativo richiesti dalla legge, frequentando corsi di formazione e di aggiornamento come richiesti da DM 150/2023.
- Il mediatore percepisce il proprio compenso direttamente dall’Organismo e per nessun altro motivo potrà mai percepire o richiedere alle parti il pagamento del proprio compenso.
- L’elenco dei mediatori accreditati con Media.Con ADR S.r.l., è consultabile sul sito www.mediaconadr.it
- Le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all’intero procedimento di mediazione.
ART. 7 - NOMINA DEL MEDIATORE
- Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell’elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro. La lista dei mediatori è consultabile sul sito www.mediaconadr.it
- Qualora il mediatore dichiari di non poter accettare l’incarico, il Responsabile dell’Organismo procederà ad individuarne un altro, procedendo alla sua sostituzione, ed individuandone un altro tra quelli presenti nel proprio elenco, consultando la lista di cui al punto precedente.
- I mediatori inseriti nell’elenco dell’organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento.
- L’organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista. Nell’assegnazione degli incarichi, l’organismo si attiene a quanto previsto nell’art.3, comma 1 lett.b) del d.i. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta. A tal fine, il responsabile dell’organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale. Nell’assegnazione dell’incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.
ART. 8 - INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE
- Il mediatore nominato, prima dell’inizio dell’incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.
- In casi eccezionali, l’organismo può sostituire il mediatore prima dell’inizio dell’incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.
- Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso degli incontri e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
- Il mediatore è tenuto a comunicare immediatamente al Responsabile dell’Organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla indipendenza e
imparzialità e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, l’organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione. Il mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti presenti in mediazione, ed in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro
ART. 9 - SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE
- Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti.
- Nei casi di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto legislativo 28/2010, il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell’organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’art 11, comma 4 del D.Lvo 28/2010.
- Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate.
- Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.
- Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:
a. se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
b. nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
c. in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
d. in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.
ART. 10 - PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA
- Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi, ovvero le parti possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.
- Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente.
- Nelle mediazioni previste dall’art. 1 del Regolamento, ovvero quando la mediazione è obbligatoria e quando la mediazione è demandata dal Giudice ex art. 5 comma2, le parti sono obbligatoriamente assistite dai rispettivi avvocati.
- Per le mediazioni facoltative le parti possono partecipare alla mediazione senza l’assistenza del legale, avendo tuttavia la facoltà in ogni fase della mediazione, di ricorrere all’assistenza di un avvocato. Nulla vieta nella mediazione facoltativa, che le parti vengano assistite dal legale solo nella fase finale affinchè possano intervenire per assistere le parti nella fase conclusiva anche al fine di sottoscriverne il contenuto dell’accordo di mediazione.
ART. 11 - CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE
Conclusa la mediazione, il mediatore redige apposito verbale che viene sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dal mediatore che ne autentica le firme. Il mediatore dà inoltre atto dell’eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.
Il verbale contenente l’eventuale accordo di conciliazione è redatto in forma digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano, oltre ad un originale che viene depositato presso l’Organismo.
ART. 12 - MANCATO ACCORDO e PROPOSTA DEL MEDIATORE
Qualora non si raggiunga un accordo, il mediatore redige un verbale di mancato accordo con il quale dà atto della mancata conciliazione.
Ove le parti non concilino, e ove sia stato richiesto dalle parti o ove lo abbia ritenuto opportuno, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso il mediatore formula proposta conciliativa se le parti gliene fanno espressa richiesta, in qualunque momento del procedimento.
Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili sulle possibili conseguenze circa la mancanza di accettazione della proposta, sulle spese processuali, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 28/2010 qualora la sentenza che ne definirà il giudizio corrispondesse interamente o parzialmente al contenuto della proposta stessa.
La proposta di conciliazione è formulata e comunicata alle parti, per mezzo dei loro procuratori, per iscritto.
Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto, ed entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione l’accettazione o il rifiuto della proposta formulata dal mediatore. In mancanza di risposta entro il termine di sette giorni, la proposta si ha per rifiutata.
In caso di accettazione della proposta, verrà redatto verbale di accordo contenente la proposta formulata dal mediatore.
Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
ART. 13 - VERBALE DI CONCILIAZIONE
Qualora si raggiunga un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale sottoscritto dalle parti, dagli avvocati e dal mediatore.
Ai sensi dell’art. 12 D.lgs n.28/2010 ove le parti presenti in mediazione, siano assistite da un avvocato, l’accordo di conciliazione che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche in modalità telematica, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Con la sottoscrizione dell’accordo gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme. In tutti gli altri casi il verbale contenente l’accordo è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento di regolarità formale del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.
Con l’omologazione l’accordo costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
L’accordo di conciliazione deve contenere l’indicazione del valore.
Il verbale è depositato presso la segreteria e ne viene rilasciato copia alle parti.
Ai sensi dell’art. 17 comma 2 D.gls n.28/2010, il verbale di conciliazione è esente dal pagamento dell’imposta di registro.
ART. 14 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ
Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all’Organismo di Mediazione un importo a titolo di indennità (spese di mediazione), oltre le spese vive.
Qualora le parti decidano di proseguire la procedura oltre il primo incontro, sono dovute altresì le spese di mediazione, pertanto le parti sono tenute a sottoscrivere un apposito verbale di proseguimento della procedura, dove si impegnano a versare le indennità dovute, e dando quindi corso effettivo alla mediazione immediatamente o stabilendo un incontro successivo.
La rinuncia della parte istante alla procedura di mediazione, anche prima dello svolgimento del primo incontro, non dà luogo al rimborso delle spese vive.
- Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
- L’ indennità di mediazione previste per il primo incontro, comprende le spese di avvio e le spese di mediazione, contenute nelle Tariffe liberamente redatte dall’Organismo, fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del DM 150/23; al relativo pagamento sono tenute in solido tutte le parti che hanno aderito al procedimento. Entrambe sono indicate nelle Tariffe allegate. (A+B).
- Sono altresì dovute a versare le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall’Organismo per la convocazione delle parti.
- Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute esclusivamente gli importi indicati nella Tabella Spese di Mediazione (A+B);
- Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione, sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione indicate nelle tariffe alla tabella D, già maggiorate del +10%. In sintesi sono dovute per l’intero procedimento gli importi di cui alle tabelle(A+B+D).
- Quando la conciliazione avviene in incontri successivi al primo, sono altresì dovute le spese di mediazione indicate nelle tariffe alla tabella E, già maggiorata del +25%. In sintesi sono dovute per l’intero procedimento gli importi di cui alle tabelle (A+B+E)
- Quando la mediazione si conclude senza l’accordo ad incontri successivi al primo, sono altresì dovute le spese di mediazione indicate nelle tariffe alla tabella C. In sintesi sono dovute per l’intero procedimento gli importi di cui alle tabelle (A+B+C)
L’Organismo si riserva la facoltà di aumentare sino al 20% le spese di mediazione (tabella E) in aggiunto a quanto previsto in tabella D, in ragione dell’esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:
- esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
- complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l’impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri;
Le spese di mediazione devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale conclusivo della procedura.
La domanda di mediazione contiene l’indicazione del valore della lite, in conformità con gli art. da 10 a 15 de Codice di Procedura Civile. L’atto di adesione introduce un ulteriore valore della lite. Quando la domanda o l’atto di adesione, ovvero quando le parti non concordano sul valore, o sono stati applicati in modo errato, il valore della lite è determinato dall’Organismo con atto comunicato alle parti.
Il valore della lite può essere nuovamente determinato dall’Organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, anche quando sopravvengono nuovi elementi o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.
Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’Organismo decide il valore di riferimento, applicando lo scaglione da € 50.000,00 a 150.000,00 e lo comunica alle parti.
In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento.
I versamenti devono essere corrisposte sul conto corrente bancario intestato a Mediacon ADR S.r.l., alle coordinate IBAN: IT17X0623081780000015070217.
La tabella delle spese di mediazione è allegata al presente regolamento è prevede, come stabilito dall’art. 32 del DM 150/23:
- scaglioni di valore minimo e massimo del procedimento;
- uno scaglione di valore non superiore a € 1.000;
- scaglioni applicabili in caso di valore indeterminato basso, medio e alto;
- una maggiorazione degli importi calcolati in base alla tabella non superiore del 25% in caso di conciliazione in incontri successivi al primo.
Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’art. 5 comma 1, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell’art. 5 quater, del decreto legislativo n. 28/2010, all’Organismo non è dovuta alcuna spesa di mediazione, se è raggiunto l’accordo, dalla parte che si trova nelle condizioni di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modifiche. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l’Organismo l’ammissione anticipata al gratuito patrocinio.
ART. 15 - RESPONSABILITÀ DELLE PARTI
È di competenza esclusiva delle parti:
- la corretta indicazione del nominativo del difensore incaricato;
- l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell’organismo;
- le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di mediazione;
- l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- l’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza alla conclusione della procedura.
ART. 16 - CONSERVAZIONE DEGLI ATTI
L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento. Gli atti vengono custoditi dall’Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.
ART. 17 - CREDITO D’IMPOSTA
Quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, la parte può beneficiare di un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione, fino alla concorrenza di euro 600,00, ridotto della metà in caso di insuccesso della mediazione (art. 20 D. Lgs 28/2010)
ART. 18 - CANCANCELLAZIONE DAL REGISTRO
In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’Organismo scelto dalle parti, entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’Organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.
ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento è immediatamente in vigore, e si applica per procedimenti conciliativi depositati dopo il 15/11/2023 e può essere modificato dall'organismo previa approvazione da parte del responsabile del registro degli organismi. Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.