Media.con ADR S.r.l.
organismo ADR iscritto al n. 743 dell’elenco presso il Ministero della Giustizia ai sensi del d. lgs. 28/2010 e ss. mm., autorizzato ad esperire tentativi obbligatori di conciliazione anche in materia di consumo giusta autorizzazione AGCOM n. 3/21/ADR del 15.04.2021
REGOLAMENTO PER LE CONCILIAZIONI AI SENSI E PER GLI EFFETTI
dell’articolo 10 della legge 5 agosto 2022, n. 118
SOMMARIO
Parte I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Definizioni
Articolo 2 – Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 3 – Tentativo obbligatorio di conciliazione
Articolo 4 – Legittimazione di Media.con ADR ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 della legge 5 agosto 2022, n. 118
Parte II – PROCEDURA DINANZI A MEDIA.CON ADR
Articolo 5 – Tentativo di conciliazione Media.con ADR
Articolo 6 – Istanza di conciliazione
Articolo 7 – Inammissibilità dell’istanza di conciliazione
Articolo 8 – Avvio della procedura
Articolo 9 – Svolgimento della procedura ed esito
Articolo 10 – Riservatezza e limiti di utilizzabilità delle informazioni acquisite
Articolo 11 – Individuazione e requisiti del Conciliatore
Parte III – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 12 – Relazione annuale, disposizioni di coordinamento e finali
ANNESSO 1 – NORMATIVA EUROPEA E NAZIONALE DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 1
ANNESSO 2 – CODICE DEONTOLOGICO PER I CONCILIATORI DI MEDIA.CON ADR
Articolo 1 – (Ambito di applicazione)
Articolo 2 – (Formazione e requisiti di indipendenza, imparzialità e neutralità)
Articolo 3 – (Divieto di percepire utilità dalle Parti)
Articolo 4 – (Riservatezza e comportamento del Conciliatore)
Parte I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Definizioni
1. Ai fini della presente Disciplina si intendono per:
a) “Autorità”, l’Autorità di regolazione dei trasporti istituita dall’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481;
b) “Decreto”, il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
c) “Codice del consumo”, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
d) “Codice deontologico”, il codice deontologico per i conciliatori definito dall’Autorità;
e) “operatore economico”, il soggetto che gestisce reti, infrastrutture, servizi di trasporto;
f) “Utente”, il soggetto, persona fisica o giuridica, diverso dall’operatore economico, che utilizza o intende utilizzare servizi di trasporto, o il soggetto che utilizza o intende utilizzare un’infrastruttura di trasporto;
g) “associazione dei consumatori”, l’associazione iscritta nell’elenco di cui all’articolo 137 del Codice del consumo ovvero negli elenchi regionali delle associazioni di consumatori e utenti, istituiti ai sensi della legislazione di ciascuna Regione;
h) “ente esponenziale”, l’ente, costituito per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, in possesso di uno statuto rappresentativo di particolari categorie di utenti, registrato negli archivi di Media.con ADR, che gestisce le procedure di risoluzione delle controversie in nome e per conto dei propri assistiti;
i) “soggetto accreditato”, le associazioni di consumatori, gli enti esponenziali nonché gli avvocati iscritti all’Albo, registrati nell’archivio di Media.con ADR al fine di avviare e gestire le procedure di risoluzione delle controversie in nome e per conto dei propri assistiti;
l) “Conciliatore”, la persona fisica preposta ad aiutare le Parti nel ricercare l’accordo per la risoluzione di una controversia, anche attraverso la formulazione di proposte non vincolanti, dotata di requisiti di professionalità, imparzialità e indipendenza;
m) “organismo ADR”, ogni organismo di cui al d. lgs. 28/2010 nonché dall’articolo 141, comma 1, lettera h), del Codice del consumo che offre la risoluzione delle controversie tra l’operatore economico e l’utente, di cui, rispettivamente, alle lettere e) e f) del presente comma;
n) “Parte”: l’operatore economico di cui alla lettera e) o l’utente di cui alla lettera f), o, qualora indicati congiuntamente, “Parti”;
u) “Disciplina”, la “Disciplina, in prima attuazione, delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori, ai sensi dell’articolo 10 della legge 5 agosto 2022, n. 118”;
o) “Delibera n.21/2023”, delibera emessa dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti a conclusione del procedimento avviato con delibera n. 236/2022. Approvazione della “Disciplina, in prima attuazione, delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori, ai sensi dell’articolo 10 della legge 5 agosto 2022, n. 118”.
2. Per quanto non espressamente indicato si applicano le definizioni di cui al d. lgs. 28/2010 nonché dall’articolo 141, comma 1, del Codice del consumo.
Articolo 2 – Oggetto e ambito di applicazione
1. Ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera h), del Decreto, la presente Disciplina definisce le modalità, individuate all’articolo 4, per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti, aventi ad oggetto i diritti degli utenti riconosciuti dalla normativa di cui all’Annesso 1 alla presente Disciplina, o dagli atti di regolazione adottati dall’Autorità ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera e), del Decreto.
2. La Disciplina non si applica alle controversie tra operatori economici e utenti promosse ai sensi dell’articolo 37 del Codice del consumo e degli articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies del codice di procedura civile.
Articolo 3 – Tentativo obbligatorio di conciliazione
1. Per le sole controversie di cui all’articolo 2, comma 1, fino a che non sia esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi della presente Disciplina, il ricorso in sede giurisdizionale è improcedibile. I termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.
2. Ai fini del ricorso giurisdizionale la condizione di procedibilità si considera comunque asseverata trascorsi trenta giorni dalla proposizione dell’istanza di conciliazione. In questo caso, qualora la Parte agisca in sede giurisdizionale, il tentativo di conciliazione è dichiarato estinto.
3. Lo svolgimento del tentativo di conciliazione non preclude in ogni caso di richiedere provvedimenti urgenti e cautelari all’autorità giudiziaria.
4. La lingua utilizzata per l’intera procedura di conciliazione sarà la lingua Italiana.
Articolo 4 – Legittimazione di Media.con ADR ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazio
L’art. 4 della Delibera n. 21/2023 dell’Autorità ha statuito:
“1. per le controversie di cui all’articolo 2, comma 1, il tentativo obbligatorio di conciliazione può essere esperito dinanzi:
a) al Servizio conciliazioni ART;
b) alle Camere di conciliazione istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previa stipula di protocollo di intesa tra l’Autorità e Unioncamere;
c) agli organismi ADR, inclusi gli organismi di negoziazione paritetica, iscritti nell’elenco di cui all’articolo 141-decies, comma 1, del Codice del consumo.
2. Il tentativo obbligatorio di conciliazione può essere esperito dinanzi al Servizio conciliazioni ART esclusivamente qualora, per la medesima controversia, non sia disponibile una procedura non onerosa per l’utente dinanzi ad organismi ADR, inclusi gli organismi di negoziazione paritetica, iscritti nell’elenco di cui all’articolo 141-decies, comma 1, del Codice del consumo.
3. Alle procedure di cui al precedente comma 1, lettere b) e c), per tutto quanto non specificatamente previsto dalla presente Parte I, si applica il regolamento dell’organismo scelto dalle Parti”.
Media.con ADR è un organismo ADR iscritto al n. 743 dell’elenco presso il Ministero della Giustizia ed è legittimato ad esperire tentativi obbligatori di conciliazione ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 28/2010 e ss. mm, avendo una sezione specifica dedicata ai mediatori-conciliatori esperti in materia di consumo anche ai sensi dell’art. 16 del suddetto decreto.
Parte II – PROCEDURA DINANZI A MEDIA.CON ADR
Articolo 5 – Tentativo di conciliazione innanzi a Media.con ADR
1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi a Media.con ADR, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), è gestito via e-mail attraverso l’indirizzo info@mediaconadr.it. Le modalità concernenti lo svolgimento della conciliazione, la trasmissione di atti e documenti sono stabiliti dal presente Regolamento.
2. Media.con ADR assicura la conformità della procedura alla disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
3. L’utente che intende presentare un’istanza di conciliazione a Media.con ADR, deve scaricare presso il sito dell’organismo l’apposita istanza ed inviarla a mezzo email all’indirizzo messo a disposizione da Media.con ADR.
4. L’utente ha la possibilità di presentare l’istanza e partecipare alla procedura autonomamente o tramite un proprio delegato; nel caso decidesse di farsi rappresentare da un delegato, quest’ultimo dovrà depositare alternativamente una specifica delega o una procura alle liti contenente i poteri di “conciliare e transigere” sottoscritta dall’utente unitamente ad un documento d’identità dello stesso.
5. Nel caso un soggetto accreditato e/o un Ente Esponenziale e/o una associazione dei consumatori fosse stato nominato da più utenti per diverse procedure di conciliazione, ai fini della presentazione dell’istanza, potrà presentare, mediante la procedura di cui al punto 3, un file excel contenente la lista degli utenti da cui ha ricevuto delega, la delega sottoscritta da ogni utente ed il documento d’identità di ognuno di essi, anche a mezzo del caricamento dei documenti in un apposito spazio di archiviazione in “cloud”.
6. Gli enti esponenziali rappresentativi di specifiche categorie di utenti possono agire in qualità di soggetto accreditato. A tal fine, gli enti esponenziali presentano istanza di accreditamento a Media.con ADR, allegando la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) atto costitutivo redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, con allegato statuto;
b) scopo sociale esclusivo o almeno prevalente consistente nella tutela di specifiche categorie di utenti;
c) aver svolto l’attività di cui alla lettera b) per almeno due anni;
d) i rappresentanti legali non abbiano subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all’attività dell’ente medesimo.
7. Per i soggetti accreditati, Media.con ADR, verificata la sussistenza dei requisiti necessari, provvede, entro 30 giorni dalla richiesta, alla registrazione dei propri archivi. Il Servizio conciliazioni Media.con ADR procede alla cancellazione del soggetto accreditato qualora venga meno l’iscrizione agli elenchi delle associazioni dei consumatori, o all’Albo, di cui all’articolo 1, lettere g) e i), o in caso di perdita dei requisiti di cui al comma 6 del presente articolo.
8. Ai fini della presentazione dell’istanza, il presente regolamento non prevede l’irricevibilità dell’istanza di conciliazione qualora l’utente non abbia già presentato un “reclamo o una richiesta di rimborso o indennizzo all’operatore economico e abbia ricevuto una risposta che reputi non soddisfacente o non abbia ricevuto risposta entro 30 giorni”, il tutto in forza dell’articolo 10 della legge 5 agosto 2022, n. 118 il quale non prevede tale adempimento e condizione ai fini dell’esperimento del tentativo di conciliazione;
9. Il costo della procedura innanzi a Media.con ADR è pari ad € 10,00 (dieci/00) oltre Iva per la parte istante, mentre per la parte invitata il costo è di € 30,00 (trenta//00) oltre Iva. Gli importi dovranno essere versati all’atto della presentazione dell’istanza da parte dell’utente, delegati, associazioni dei consumatori, soggetti accreditati ed enti esponenziali; mentre all’atto di adesione alla procedura di conciliazione da parte della parte invitata. I predetti importi dovranno essere accreditati al seguente iban (IT17X0623081780000015070217) intestato a Media.con ADR e la relativa distinta di pagamento dovrà essere allegata all’istanza o all’adesione.
Articolo 6 – Istanza di conciliazione
1. L’istanza di conciliazione deve contenere i seguenti elementi:
a) il nome, il cognome e la residenza o il domicilio dell’utente, ovvero la denominazione, il rappresentante legale e la sede in caso di persona giuridica;
b) l’indirizzo di posta elettronica presso cui ricevere tutte le notifiche relative alla procedura;
c) la denominazione dell’operatore economico;
d) gli estremi del viaggio svolto o che si intendeva svolgere (località di arrivo e di destinazione e orari previsti di partenza e di arrivo);
e) la descrizione sintetica (ritardo/cancellazione/rimborso etc.) dei fatti che sono all’origine della controversia tra le Parti;
f) le richieste dell’utente e, se del caso, la loro quantificazione in termini economici.
2. Unitamente all’istanza devono essere messi a disposizione di Media.con ADR i seguenti documenti:
a) in caso di conciliazione delegata, il provvedimento dell’autorità giudiziaria che dispone l’esperimento del tentativo di conciliazione;
b) in caso di istanza presentata da un soggetto accreditato o da un delegato, copia del documento di identità dell’utente rappresentato e del mandato/delega, redatto secondo il modello messo a disposizione da Media.con ADR e sottoscritto dall’utente rappresentato, e/o procura alle liti contenente i poteri di “conciliare e transigere”.
3. Fino all’esperimento del tentativo di conciliazione di cui all’articolo 9, comma 7, le Parti possono integrare l’istanza di conciliazione adducendo ulteriori elementi relativi all’oggetto della controversia emersi successivamente alla presentazione dell’istanza stessa.
Articolo 7 – Inammissibilità dell’istanza di conciliazione
1. L’istanza di conciliazione è inammissibile quando:
a) non contiene gli elementi e la documentazione obbligatoria di cui all’articolo 6;
b) risulta riproduttiva di un’istanza già archiviata ai sensi dell’articolo 8, comma 5, o ai sensi dell’articolo 9, comma 9, per la mancata partecipazione dell’utente;
c) la medesima controversia è già stata sottoposta all’autorità giudiziaria, ovvero, per la medesima controversia, è pendente o è già stato esperito un tentativo di conciliazione dinanzi a uno dei soggetti di cui all’articolo 4, fatti salvi i casi in cui l’esperimento del tentativo di conciliazione sia stato disposto dall’autorità giudiziaria.
2. Il Servizio conciliazioni Media.con ADR qualora rilevi, anche su segnalazione dell’operatore economico, una causa di inammissibilità di cui al comma 1, dispone l’archiviazione dell’istanza dandone tempestiva comunicazione alle Parti e:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), informa l’utente della possibilità di presentare una nuova istanza di conciliazione;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera c), informa l’utente degli organismi ADR ai quali può rivolgersi per risolvere la controversia.
Articolo 8 – Avvio della procedura
1. Media.con ADR, a seguito della ricezione dell’istanza, nomina il conciliatore e procedere alla protocollazione interna dell’istanza.
2. Media.con ADR comunica alle Parti il nome del Conciliatore designato e, contestualmente, notifica all’operatore economico l’avviso di apertura del procedimento di conciliazione, indicando le modalità ed i tempi di svolgimento. L’organismo di conciliazione può riunire più controversie che presentino profili di connessione oggettiva o soggettiva, disponendone la trattazione da parte di un unico Conciliatore.
3. L’operatore economico che non intende partecipare alla procedura di conciliazione ne dà comunicazione a Media.con ADR. In tal caso il conciliatore redige un verbale con il quale si dà atto dell’esito negativo del tentativo di conciliazione, dandone comunicazione alle Parti.
4. Se l’utente, nel corso della procedura, rinuncia all’istanza, il procedimento è archiviato e ne dà tempestiva comunicazione alle Parti.
Articolo 9 – Svolgimento della procedura ed esito
1. La procedura di conciliazione dinanzi a Media.con ADR verrà svolta in modo asincrono, ovvero senza la necessità che le parti siano collegate contemporaneamente, ed a mezzo di scambio di mail da parte del conciliatore contenente le eventuali rispettive proposte, controproposte ed accettazioni. La procedura, su espressa richiesta delle parti, potrà essere svolta mediante un incontro virtuale mediante l’utilizzo della piattaforma Teams e/o altro supporto informatico ed a distanza. In ogni momento il Conciliatore ha la facoltà di proporre una soluzione conciliativa della controversia, che ciascuna delle Parti può accettare o rifiutare.
2. Se le Parti raggiungono l’accordo, il Conciliatore redige e sottoscrive un verbale, il quale indica i punti controversi e dà atto dell’accordo, specificandone il contenuto. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 2, comma 24, lettera b), della legge n. 481/1995.
3. Se una o entrambe le Parti non accettano la proposta, il Conciliatore può formulare una nuova proposta o procedere secondo quanto previsto al comma 7.
4. Il Conciliatore può, in relazione alla complessità della controversia, convocare le Parti in udienza con le modalità del comma 1, con un preavviso di almeno 3 giorni. L’udienza si svolge in modalità web-conference.
5. In udienza le Parti intervengono personalmente, ovvero, in caso di persone giuridiche, in persona del loro legale rappresentante. Le Parti, inoltre, possono farsi rappresentare da soggetti appositamente delegati.
6. Se nel corso dell’udienza una delle Parti non compare senza aver comunicato prontamente al Conciliatore un giustificato impedimento, o persiste in condotte pregiudizievoli per il corretto ed efficace svolgimento della procedura, il Conciliatore conclude l’udienza e dà atto delle suddette circostanze nel verbale redatto ai sensi del comma 7.
7. Qualora, entro trenta giorni dall’avvio della procedura, le Parti non raggiungano un accordo, il Conciliatore, redige un di verbale di mancato accordo, non specificando le relative ed eventuali proposte e controproposte
8. Se l’utente, senza aver fatto espressa rinuncia, o l’operatore economico, senza aver effettuato la comunicazione di cui all’articolo 8, comma 3, o entrambe le Parti non partecipano alla procedura, non rispondendo neanche alla proposta di cui al comma 7 entro 10 giorni da quando è stata formulata, il Conciliatore dà atto nel verbale della mancata partecipazione e il procedimento è archiviato, salvo i casi di giustificato impedimento, prontamente comunicati a Media.con ADR, per i quali può disporsi un rinvio della conclusione della procedura.
9. Il verbale è sottoscritto dalle Parti e dal Conciliatore, il quale attesta la veridicità di quanto verbalizzato. Qualora per una o entrambe le Parti non sia possibile firmare il verbale per impedimento tecnico o altra causa, il Conciliatore sottoscrive il verbale attestando che lo stesso è stato redatto in conformità agli esiti della procedura, specificando i motivi della mancata sottoscrizione. Il Servizio conciliazioni Media.con ADR notifica alle Parti il verbale.
Articolo 10 – Riservatezza e limiti di utilizzabilità delle informazioni acquisite
1. Il personale del Servizio conciliazioni Media.con ADR ed il Conciliatore si impegnano a mantenere la riservatezza sulle informazioni apprese nel corso della procedura.
2. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso della procedura non possono essere utilizzate dalle parti nell’eventuale successivo giudizio ovvero in altra procedura di risoluzione non giurisdizionale della controversia aventi, anche parzialmente, il medesimo oggetto, salvo il caso in cui vi sia il consenso di tutte le parti che hanno partecipato alla procedura di conciliazione.
Articolo 11 – Individuazione e requisiti del Conciliatore
1. Il Servizio conciliazioni Media.con ADR individua i Conciliatori iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante “Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”, ovvero deputati alla risoluzione delle controversie innanzi ad altre autorità competenti, di cui all’articolo 141-octies, comma 1, del Codice del consumo, in possesso dei requisiti di cui al comma 3.
2. Il Conciliatore non decide la controversia, ma assiste le Parti nella ricerca di un accordo amichevole per la sua composizione, e possiede i seguenti requisiti:
a) specifica formazione in materia di tecniche di mediazione e una conoscenza specifica dei settori regolati dall’Autorità, con specifico riguardo ai diritti degli utenti e alla qualità dei servizi;
b) assenza di cause di incompatibilità previste da specifiche norme di legge e dal Codice deontologico, nonché assenza di conflitti di interesse. In tali casi, il Conciliatore designato deve astenersi dall’assumere l’incarico dichiarando il fatto impeditivo al Servizio conciliazioni Media.con ADR, ovvero cessare dall’incarico nei casi in cui l’incompatibilità o il conflitto di interesse si verifichi nel corso della procedura.
3. Il Conciliatore è tenuto a sottoscrivere il Codice deontologico e un’apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità.
4. Il Conciliatore che non sia più in possesso dei requisiti di cui al comma 3, ovvero abbia cessato di svolgere tale funzione, o che ne faccia richiesta, è cancellato dall’elenco del Servizio conciliazioni Media.con ADR. La cancellazione, se non segue alla richiesta del Conciliatore, è disposta sentito l’interessato.
5. Il Servizio conciliazioni Media.con ADR può prevedere, per i Conciliatori individuati ai sensi del comma 1, lo svolgimento del tirocinio assistito in affiancamento al Conciliatore designato, previa comunicazione dei nominativi alle Parti che possono rifiutare il tirocinante e comunque richiederne l’allontanamento in qualunque momento. Il tirocinante non può in alcun modo interferire nella procedura di conciliazione ed è tenuto agli stessi obblighi di riservatezza, indipendenza e imparzialità a cui sono tenuti i Conciliatori.
ANNESSO 1 – NORMATIVA EUROPEA E NAZIONALE DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 1
Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91
Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo
Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (applicabile fino al 6 giugno 2023)
Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004
Regolamento (UE) n. 181/20211 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004
Regolamento (UE) n. 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (applicabile dal 7 giugno 2023)
Decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”
ANNESSO 2 – CODICE DEONTOLOGICO PER I CONCILIATORI DEL SERVIZIO CONCILIAZIONI MEDIA.CON ADR
Articolo 1 – (Ambito di applicazione)
1. Il presente Codice deontologico è parte integrante e sostanziale della “Disciplina, in prima attuazione, delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori, ai sensi dell’articolo 10 della legge 5 agosto 2022, n. 118” (di seguito: Disciplina) e contiene le norme di comportamento vincolanti per i Conciliatori che svolgono la propria attività ai sensi dell’articolo 11 della Disciplina.
Articolo 2 – (Formazione e requisiti di indipendenza, imparzialità e neutralità)
1. Il Conciliatore si impegna ad aggiornare costantemente la propria formazione, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, lettera a), della Disciplina.
2. Il Conciliatore è tenuto, ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei Conciliatori di cui all’articolo 11, comma 2, della Disciplina, a sottoscrivere una dichiarazione, con la quale dichiara di astenersi, nello svolgimento dalla singola controversia affidata, dandone immediata comunicazione al Servizio Conciliazioni Media.con ADR, qualora:
a) ritenga di non essere in grado di gestire in modo adeguato la singola procedura in considerazione della complessità della stessa;
b) non ritenga possibile, anche per fatti sopravvenuti, gestire la singola procedura con indipendenza, imparzialità e neutralità;
c) abbia in passato gestito procedure relative alle Parti, o anche ad una sola di esse, come consulente, difensore o arbitro.
3. Il Conciliatore si impegna, inoltre, a comunicare al Servizio Conciliazioni Media.con ADR qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza, imparzialità o neutralità.
Articolo 3 – (Divieto di percepire utilità dalle Parti)
1. Al Conciliatore è fatto divieto di percepire qualsivoglia utilità direttamente dalle Parti e dai soggetti accreditati.
2. Il Conciliatore si astiene, nei diciotto mesi successivi alla conclusione della procedura, dall’accettare incarichi di
Articolo 4 – (Riservatezza e comportamento del Conciliatore)
1. Il Conciliatore mantiene il più stretto riserbo sulle informazioni e sui documenti ricevuti nello svolgimento del proprio incarico, la cui comunicazione alle Parti è fatta ai soli fini della procedura.
2. Il Conciliatore può riferire a una Parte informazioni che gli sono state rivelate dall’altra solo se necessario ai fini della procedura e, comunque, previo consenso di quest’ultima.
3. Il Conciliatore non esercita alcuna pressione sulle Parti, ancorché finalizzata alla conclusione dell’accordo conciliativo, e verifica che le Parti medesime abbiano compreso e accettato le finalità della procedura di conciliazione, il ruolo del Conciliatore e delle Parti e gli obblighi di riservatezza che gravano su tutti coloro che intervengono nella procedura.